La tutela dei beni comuni e l’impegno di enti e cittadini

Stato, regioni e comuni hanno il dovere di garantire l’individuazione, la protezione, la conservazione, l’usufruibilità pubblica e la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale, artistico e ambientale situato sul loro territorio

 

di Sebastiano Quaglia

In attuazione dell’art. 9 della Costituzione, lo Stato, le Regioni, le Città Metropolitane, le Province e i Comuni favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione dei beni culturali. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie strumentali finalizzate a far conoscere ed apprezzare tali beni. A tali attività possono concorrere o cooperare anche soggetti privati, infatti la valorizzazione è sia iniziativa pubblica che iniziativa privata. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento e trasparenza nella gestione. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale. La “solidarietà” ha consentito di trovare un aggancio normativo di rango superiore alla stessa legge, nell’articolo 2 della Costituzione che tutela, insieme all’art. 3, anche il libero e pieno svolgimento della personalità umana. Le attività e le strutture di valorizzazione ad iniziativa privata di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali. I soggetti che hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare rispetto dei necessari livelli qualitativi nei luoghi della cultura possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico inclusi i servizi di informazione, i centri di incontro, i servizi di caffetteria e ristorazione, l’organizzazione di mostre e attività culturali nonché di iniziative promozionali. Il decreto 29 gennaio 2008 n° 62 indica le modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi di cultura.

La Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite del 1948 all’articolo 27 recita “Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici”. La stessa Dichiarazione sancisce all’articolo 28 che “Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in quella stessa dichiarazione possano essere pienamente realizzati.” sancendo, a livello internazionale, il principio di effettività. Per la Convenzione dell’Aja sono considerati beni culturali, prescindendo dalla loro origine e dal loro proprietario, 13 tra gli altri i beni immobili di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici. La Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972, è una convenzione che riguarda il recupero e la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale. Le convenzioni, raccomandazioni e risoluzioni internazionali, in favore dei beni culturali, dimostrano l’importanza, per tutti i popoli del mondo, della tutela di questi beni unici e insostituibili, indipendentemente dal popolo a cui appartengono. Ai fini della Convenzione UNESCO del 1972, si considerano patrimonio culturale le opere architettoniche e le opere di pittura che hanno un valore universale eccezionale dal punto di vista storico e artistico. A ciascuno Stato spetta individuare e delineare le diverse proprietà, ubicate sul proprio territorio, da considerare beni culturali. Gli Stati, in piena autonomia, hanno il dovere di garantire l’individuazione, la protezione, la conservazione, l’usufruibilità pubblica e la trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale situato sul loro territorio. L’UNESCO con la sua attività ha una considerevole importanza nello stabilire strumenti legislativi per la tutela del patrimonio culturale, in particolare per la “Convenzione per la tutela del patrimonio culturale e dei beni naturali” del 1972. L’UNESCO, con la Convenzione del 2003, ha un fissato, fra gli scopo da realizzare, l’assicurare il rispetto per il patrimonio culturale immateriale degli individui interessati. Per “patrimonio culturale immateriale” s’intendono fra l’altro le conoscenze, il know-how come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Per “industrie culturali” s’intendono le industrie che producono e distribuiscono i beni o i servizi culturali. Nel quadro delle sue politiche e misure culturali ogni Parte può adottare misure destinate a proteggere e promuovere la diversità delle espressioni culturali sul proprio territorio. Gli Stati aderenti alla Convenzione incoraggiano lo sviluppo di collaborazioni, fra e all’interno del settore pubblico e privato e s’impegnano a adempiere in buona fede agli obblighi sanciti dalla presente convenzione e da tutti gli altri trattati cui partecipano, nulla può essere interpretato come modifica dei diritti e dei doveri degli Stati nel quadro di altri trattati cui partecipano.

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